Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 2 lug 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Guarneri - Solmi - Di Revel - Rossoni - Lantini - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1938-05-02;864#art-1