Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 feb 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666 contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni: Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti: « Art. 14. - Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai collegai servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. « Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà nè quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione. « II notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147 ». « Ant. 18. - Al notaro è dovuto: a) per gli atti di cui all', numeri 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni; b) per gli atti di cui all', n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro; c) per gli atti di cui all', n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni; d) per gli atti di cui all', n. 5, l'onorario fisso come alla lett. a) se trattisi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lett. c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali. « Il diritto di inscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lett. b), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in L. 1 ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI
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