Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 lug 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, relativo alla istituzione in Roma del Regio istituto italiano per la storia antica. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Vecchi di Val Cismon - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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