Art. 6 · LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

Art. 6

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

In vigore dal 20 lug 1935
Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare. L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione. Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso è detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116#art-6