Art. 12 · LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

Art. 12

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

In vigore dal 20 lug 1935
I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente . Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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