Art. 12
LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116
In vigore dal 20 lug 1935
I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente .
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116#art-12