Art. 11 · LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

Art. 11

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

In vigore dal 20 lug 1935
Disposizioni transitorie. Le disposizioni di cui agli non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacità militare.
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