Art. 1
LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116
In vigore dal 20 lug 1935
Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.
L'amnistia fa cessare l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacità, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.
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