Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, concernente la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - De Vecchi di Val Cismon.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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