Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 25 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, concernente la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - De Vecchi di Val Cismon. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1935-05-27;983#art-1