Art. 24 · LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Art. 24

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 15 gen 2000
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonchè alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila nè inferiore a lire ottocentomila. Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.
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