Art. 23 · LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Art. 23

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Coloro che dalle visite mediche, previste dagli , risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.
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