Art. 22
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.
L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a ciò autorizzati.
La visita medica è gratuita.
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