Art. 21 · LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Art. 21

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati. Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età. Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.
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