Art. 2 · LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Art. 2

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 16 lug 1955
Il Ministro per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale. Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro per l'interno. Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.
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