Art. 14 · LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Art. 14

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte: a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli; b) vetrerie; c) cartiere; d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo; e) riduzione del minerale d'oro; nonchè adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653#art-14