Art. 21 · LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Art. 21

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, darà disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell' e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.
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