Art. 21
LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370
In vigore dal 13 set 1934
Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, darà disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell' e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.
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