Art. 18 · LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Art. 18

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, reve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per età.
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