Art. 11 · LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Art. 11

LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

In vigore dal 13 set 1934
Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, può essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane. I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.
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