Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 mag 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato approvazione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocità, dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorità consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 10 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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