Art. 2 · LEGGE 9 maggio 1932, n. 547

Art. 2

LEGGE 9 maggio 1932, n. 547

In vigore dal 1 ago 1945
Presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, e di un rappresentante del Ministeri dell'interno, dell'Africa Italiana, della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dei lavori pubblici, del trasporti e dell'agricoltura e foreste, nonchè di due rappresentanti del Ministero del tesoro e di due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e del lavoro . Segretario della Commissione è il capo dell'Uffizio lavoro dei detenuti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi. La stessa Commissione può autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.
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