Art. 63 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 63

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica consegue: per l'indirizzo industriale e artigiano: il diploma di tecnico o di artigiano per la relativa specializzazione; per l'indirizzo agrario: il diploma di agente rurale; per l'indirizzo commerciale: il diploma di computista commerciale. Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola professionale femminile consegue il diploma di idoneità professionale per la relativa specializzazione.
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