Art. 60 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 60

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore. A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata e da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i 14 anni di età. Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica. A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna; che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneità alla 3ª classe del corso superiore. La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera b) dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-60