Art. 59 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 59

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento. All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-59