Art. 56 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 56

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
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