Art. 53 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 53

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Possono essere inscritti: a) alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purchè superino un esame di idoneità in italiano, latino e matematica; b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purchè superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provviste del diploma di maturità o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
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