Art. 51 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 51

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami: a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico; b) di idoneità, per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti; c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'; d) di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile; e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna; f) di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico; g) di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.
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