Art. 47
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.
Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.
I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.
Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.
Le indennità di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale è stato trasferito.
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