Art. 45 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 45

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, è personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto. Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.
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