Art. 44 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 44

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, è assunto come personale non di ruolo, dal Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto. In caso di assoluta necessità, il Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto può, in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilità del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri. Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri. Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi e Sassari, e i bidelli dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, col trattamento economico stabilito dalla tabella F, annessa alla presente legge.
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