Art. 32 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 32

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione entrambi è affidata al capo dell'istituto di grado superiore.
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