Art. 27
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.
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