Art. 25 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 25

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati. Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti. Oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'educazione nazionale può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.
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