Art. 23
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalità della scuola o dell'istituto.
In casi di riconosciuta necessità, ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il Ministero dell'educazione nazionale può assumersi, per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.
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