Art. 18 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 18

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario. Nessuna classe può, di regola, avere più di 35 alunni. L'istituzione di nuovi corsi completi sarà disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Salvo il disposto di cui al quarto comma dell', è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-18