Art. 16 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 16

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'istituto tecnico, in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale o nazionale, possono avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto tecnico negli artcoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa essere sostenuta dal bilancio della scuola. In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.
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