Art. 13
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Nella sezione commerciale dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, merceologia, geografia generale ed economica, computisteria, ragioneria, istituzioni di diritto, tecnica commerciale e bancaria, dogane e trasporti, lingua straniera, altra lingua straniera, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica, calligrafia, stenografia e dattilografia (facoltative), religione.
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