Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 mar 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, contenente norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Giuliano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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