Art. 11
LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234
In vigore dal 6 feb 2016
Le violazioni delle disposizioni dell' del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
.
Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
Si fa luogo a confisca amministrativa
degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.
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