Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 gen 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, con cui è stata disposta la ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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