Art. 5 · LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

Art. 5

LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

In vigore dal 4 ott 1930
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, eccita l'emigrazione di cittadini italiani, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000. Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non è inferiore a due mesi e la multa a L. 500. Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione è da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.
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