Art. 15 · LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

Art. 15

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

In vigore dal 2 set 1930
Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Acerbo - Rocco - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078#art-15