Art. 14 · LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

Art. 14

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

In vigore dal 2 set 1930
Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.
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