Art. 13
LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078
In vigore dal 2 set 1930
Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.
Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
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