Art. 13 · LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

Art. 13

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

In vigore dal 2 set 1930
Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici. Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
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