Art. 12 · LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

Art. 12

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

In vigore dal 2 set 1930
Gli Istituti di credito agrario indicati nell' del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale. Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.
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