Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 nov 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Atti internazionali:
1 Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;
2 Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;
3 Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati d'origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors, mediante scambio di note del 15 agosto 1929;
4 Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928;
5 «Modus vivendi» di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, concluso in Angora mediante, scambio di note del 3 agosto 1929.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono
- Rocco - Mosconi - Ciano -
Bottai.
Visto, il guardasigilli: Rocco.
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N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1929, n. 276.
Storico versioni
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