Art. 3 · LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

Art. 3

LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

In vigore dal 20 giu 1930
Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell' e quelle dell' si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.
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