Art. 19
LEGGE 27 maggio 1929, n. 847
In vigore dal 7 ago 1929
Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.
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