Art. 18 · LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

Art. 18

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

In vigore dal 7 ago 1929
La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente , venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.
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