Art. 49

Art. 49

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In vigore dal 29 gen 1929
Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di 15 giorni.
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