Art. 8
LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783
In vigore dal 21 dic 1928
Le modificazioni disposte con l' della presente legge agli articoli nn. 30, 32, 34, 36, 53 e 77 della legge di contabilità generale dello Stato avranno effetto a partire dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1928-29.
La compilazione del preventivo di cassa di cui all' sarà limitata per l'esercizio finanziario stesso all'ultimo trimestre.
Le altre disposizioni hanno vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche in deroga a norme legislative e regolamentari vigenti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1928-12-09;2783#art-8