Art. 4 · LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783

Art. 4

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783

In vigore dal 21 dic 1928
La Direzione generale del Tesoro invia alla Ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, la situazione delle attività e delle passività della gestione del portafoglio con gli opportuni allegati illustrativi. Almeno una volta l'Anno il ragioniere generale dello Stato farà procedere alla ispezione, a mezzo di funzionari da lui dipendenti, dei reparti contabili presso la Direzione generale del Tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2783#art-4